IVA: L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Il seguente articolo  affronta  il tema dell’IVA ( Imposta sul Valore Aggiunto), con lo scopo di analizzare le sue caratteristiche principali e descriverne il  suo funzionamento.

Innanzitutto partendo dalla definizione ,si può affermare che l’ Iva èla più importante imposta indiretta in vigore nel nostro paese dal 1973 con il DPR 26 ottobre 1972,n.633 e serve per assoggettare a tassazione il consumo dei beni e dei servizi,  ed è applicata in tutti i paesi che fanno parte dell’ Unione Europea.

L’Iva è un’imposta generale sui consumi, che colpisce solo l’incremento di valore che un bene o un servizioacquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso.

Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa(addebito), l’imposta grava direttamente sul consumatore finale mentre, per il soggetto passivo d’imposta( l’imprenditore e il lavoratore autonomo) rimane neutrale.

Infatti, il soggetto passivo d’imposta, che è colui che cede beni o servizi, può detrarre l’imposta pagata sugliacquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione, dall’imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati.L’Iva pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alladetrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.

Procediamo ora ad esaminare le caratteristiche essenziali dell’ iva: l’iva è indiretta, in quanto colpisce le manifestazioni della ricchezza che risultano dagli atti di scambio o diconsumo;proporzionale, in quanto viene calcolata mediante l’applicazione di aliquote che restano costanti al variare della base imponibile; pertanto l’imposta è direttamente proporzionale anche alla base imponibile;generale, in quanto riguarda la generalità dei contribuenti e non è limitata a particolari categorie;neutra, in quanto il suo importo non risente del numero dei passaggi che la merce deve effettuare pergiungere dal produttore al consumatore finale; ed infine, comporta obblighi amministrativi, in quanto le disposizioni che la regolano impongono una serie di adempimenti (dichiarazione di inizio/fine attività, emissione di scontrini, fatture ricevute fiscali, liquidazioni e versamenti periodici dell’IVA).

I presupposti dell’IVA, ossia le condizioni che devono verificarsi per applicare l’imposta, si traggono daldecreto che istituisce l’IVA, il quale stabilisce che questa imposta si applica alle cessioni di beni e alleprestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato e nell’esercizio di imprese, arti e professioni e sulleimportazioni da chiunque effettuate. Pertanto, i presupposti risultano essere quello oggettivo, nel quale si deve essere in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali viene pagato un prezzo; presupposto soggettivo, ossia le operazioni devono essere effettuate da persone fisiche e giuridiche che operano nell’esercizio di imprese o di arti e professioni; pertanto sulle cessioni fatte da privati non si calcola l’IVA; infine ilpresuppostoterritoriale: i beni oggetto della cessione devono essere nazionali o nazionalizzati, i soggetti che prestano i servizi devono avere domicilio in Italia.

Per quanto concerne le norme che disciplinano l’IVA, un aspetto fondamentale è rappresentato dal le operazioni commerciali, che si dividono in operazioni non soggette a IVA cioè operazioni prive dei necessari presupposti o considerate estranee al campo di applicazione dell’imposta (cessioni di denaro o di crediti,vendite di giornali quotidiani), ed operazionisoggetteaIVA ossia operazioni considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi e regolate dalle norme di legge relative all’IVA.

A loro volta, le operazioni soggette a IVA si distinguono in operazioniimponibili sulle quali si calcola l’imposta in base alle aliquote stabilite dalla legge. Ne fanno parte tutte le cessioni di beni a pagamento e le prestazioni di servizi (ad esempio il trasporto di merci, ecc.) effettuate in Italia, cioè nel territorio nazionale; operazioniesenti: quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, (ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, le operazioni di assicurazione), però sono tuttavia soggette ad obblighi di fatturazione e registrazione;operazioni non imponibili sulle quali non si calcola l’imposta per evitare una doppia tassazione. Ne sono esempio le esportazioni, i servizi internazionali e le cessioni tra operatori di Stati membri della UE.

Vediamo ora quali sono le aliquote Iva in vigore in Italia:

-aliquota minima 4%, applicata ad esempio alle vendite di generi di prima necessità (alimentari, stampa quotidiana o periodica, eccetera);

– aliquota ridotta 10%, applicata ai servizi turistici in Italia per incentivare il turismo (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio;

– aliquota ordinaria 22%, vale a dire che se la normativa tributaria non prevede specificamente una delle due aliquote precedenti, quest’ultima è l’aliquota da applicare.

Da quanto anzidetto, si possono trarre alcune conclusioni utili: il sistema di versamento dell’IVA allo Stato è frazionato lungo tutto il percorso che la merce compie per passare dal produttore fino al consumatore finale; quest’ultimo è il soggetto sul quale grava di fatto l’imposta perché non ha la possibilità di rivalersi sugli altri.L’ammontare dell’IVA che grava sul consumatore finale rimane uguale qualunque sia il numero di passaggi che la merce subisce per giungere sino a lui.Tutti gli operatori che partecipano al processo di produzione e distribuzione della merce sono tenuti a versare l’imposta sulla propria quota di “valore aggiunto”, cioè sulla differenza tra quanto hanno realizzato con la vendita e quanto hanno pagato per l’acquisto.

 

 

SOLDA VALENTINA

 

26/05/2017

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